Dopo anni di ingiustificato silenzio e pressata da una serie di sentenze della Corte di Cassazione (11.06.2009, nn. 13506,13507, 13508; 11.04.2011, n. 8134; 4.04.2013, n. 8288) favorevoli alle tesi dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ammette in via definitiva ed interpretativa la deducibilità per competenza delle indennità per la cessazione del rapporto agenti nella formulazione attuale data dall'art. 1751 C.C. e sin dalla modifica operata per effetto dell'attuazione di Direttive UE con efficacia 1.01.1993.